La circolare 31 marzo 2016 n. 7 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un utile supporto per le giovani coppie che nel 2016 si apprestano ad acquistare casa e mobili ed intendono beneficiare del bonus mobili di cui al comma 75 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
La detrazione in questione è del 50% e riguarda gli acquisti di mobili pagati nel 2016 da giovani coppie che abbiano acquistato un’unità immobiliare nel 2016 da adibire ad abitazione principale entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 è un sabato e quindi il termine “slitta” a lunedì 2 ottobre 2017).
Chiariamo quindi i requisiti soggettivi ed oggettivi imposti dalla norma.
SOGGETTI AMMESSI
Per accedere all’agevolazione è necessario alternativamente:
- essere una coppia coniugata: è richiesto che nell’anno 2016 i soggetti risultino coniugati (quindi il matrimonio può essere anche stato contratto anche negli anni precedenti al 2016).
- essere una coppia convivente “more uxorio” da almeno tre anni: la convivenza deve durare da almeno 3 anni e questa condizione deve essere soddisfatta nel 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- almeno uno dei due non deve aver superato i 35 anni di età: il requisito è soddisfatto dai soggetti che compiono al massimo 35 anni nel 2016, indipendentemente dal giorno e dal mese.
- essere acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale: l’acquisto può avvenire da parte di entrambi e quindi cointestato oppure anche solamente da uno dei due coniugi/conviventi purché sia quello che non abbia superato il 35° anno di età. L’Agenzia delle Entrate precisa che il termine entro cui destinare l’immobile ad abitazione principale sia quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2016 e quindi il 30 settembre 2017 (posticipato al 2 ottobre 2017 per festività).
I requisiti si considerano quindi soddisfatti se sono presenti nell’anno 2016 indipendentemente dal giorno o mese di realizzazione. Per esemplificare può beneficiare di questa detrazione anche un giovane attualmente single che acquista casa ad aprile 2016 e contrae matrimonio entro il 31 dicembre 2016 destinandola ad abitazione principale della coppia entro il 2 ottobre 2017. Non è dunque previsto un iter cronologico particolare e conseguentemente è possibile acquistare prima i mobili e dopo l’immobile contraendo successivamente il matrimonio oppure contrarre il matrimonio, acquistare l’immobile e successivamente i mobili….l’unico requisito è che tutto ciò avvenga nel 2016 mentre per adibire l’immobile ad abitazione principale c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.
BENI AGEVOLABILI
La detrazione compete per le spese sostenute per i mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale. Tra i beni agevolabili non rientrano i “grandi elettrodomestici”.
Si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale si richiede che i mobili siano nuovi e si riporta un elenco esemplificativo:
- letti
- armadi
- cassettiere
- librerie
- scrivanie
- tavoli
- sedie
- comodini
- divani
- poltrone
- credenze
- materassi
- apparecchi di illuminazione necessari al completamento dell’arredo.
Non sono invece agevolabili porte, pavimenti, tende e tendaggi ed altri complementi d’arredo.
AMMONTARE DEL BENEFICIO
La spesa massima detraibile, sulla quale commisurare il 50% di detrazione, è di Euro 16.000,00.
La detrazione sarà ripartita in 10 anni e per fruire della detrazione le spese possono essere sostenute:
- da entrambi i componenti della giovane coppia
- da uno dei due componenti, anche se è quello di età maggiore di 35 anni d’età
La detrazione spetterà in funzione della quota di spesa effettivamente sostenuta da parte di ciascuno.
Questa agevolazione non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” relativamente al medesimo immobile. E’ invece possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.
ADEMPIMENTI
Per il pagamento le modalità accettate sono:
- bonifico
- carta di credito o debito
Non sono consentiti assegni, contanti o altri mezzi di pagamento.
Per il bonifico è sufficiente il pagamento mediante bonifici ordinari e non più con il bonifico “parlante” necessario per le spese di ristrutturazione.
Per le carte di credito o debito la data di riferimento è quella del giorno di utilizzo della carta e non del giorno di addebito sul conto corrente che quindi potrà avvenire anche nel 2017 per gli acquisti effettuati a dicembre 2016.
E’ ovviamente necessario conservare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento e le fatture di acquisto dei mobili con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati o gli scontrini parlanti (Circolare n. 29/E 2013 e n. 11/E 2014).
Clicca qui per scaricare la circolare n. 7/2016 oggetto del presente articolo.
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