Più chiarezza sugli acquisti di immobili con più pertinenze (per esempio una casa con due box).
La questione è molto frequente, e dà sempre luogo a una pluralità di vedute, che si risolvono in un diverso trattamento di pratiche identiche a seconda degli orientamenti seguiti nei vari uffici
La circolare n. 2009/80992 della Direzione Regionale della Lombardia afferma dunque che, nel caso di vendita di un appartamento e di due autorimesse:
– si applica l’Iva al 4% (e cioè la tassazione propria dei trasferimenti con l’agevolazione “prima casa”) sul valore imponibile dell’appartamento e della prima autorimessa;
– si applica l’Iva al 10% sul valore imponibile della seconda autorimessa (nonché, eventualmente, di quelle ulteriori rispetto alla seconda);
– si applica una sola imposta fissa di registro di 168 euro (che, quindi, “copre” il trasferimento sia dell’appartamento che di tutte le autorimesse);
– si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale (e cioè le imposte dovute per il trasferimento con l’agevolazione “prima casa”), dell’importo di 168 euro ciascuna, per il trasferimento dell’abitazione e della prima autorimessa;
– si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale (e cioè le imposte dovute per il trasferimento imponibile a Iva) dell’importo di 168 euro ciascuna, per il trasferimento delle autorimesse ulteriori rispetto alla prima.
Va però osservato che diversi uffici, in Lombardia e altrove, non pretendono queste due ultime imposte fisse.
Questo forse non a torto, in quanto oggetto di tassazione è un unico contratto di vendita che provoca l’effetto di un’unica movimentazione dei registri immobiliari e catastali.
Sostenere che sono applicabili due imposte ipotecarie e due imposte catastali solo per il fatto che, nell’ambito dell’unico contratto, vi sono un trasferimento agevolato e uno non agevolato, potrebbe apparire eccessivo. Anche perché la normativa dell’imposta catastale e ipotecaria rimanda alla disciplina dell’imposta di registro per la sua concreta attuazione: nell’ambito dell’imposta di registro, è chiaro che (come la direzione regionale conferma), essendo unico il trasferimento, è applicabile un’unica imposta fissa, indipendentemente quindi dal fatto che il contratto contenga in parte un trasferimento agevolato e in parte un trasferimento non agevolato.
La circolare contiene, infine, un’importante conferma e cioè che l’aliquota Iva dell’autorimessa pertinenziale, ove non sia richiesta l’agevolazione “prima casa”, è del 10 e non del 20 per cento: prevale in sostanza la destinazione dell’autorimessa a essere pertinenza di un’abitazione (della quale la pertinenza “assorbe” la natura) piuttosto che l’intrinseco carattere strumentale dell’immobile destinato a ricovero di veicoli e quindi non abitativo.
Per qualsiasi chiarimento siamo a disposizione.
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Tags: box pertinenziale, iva box pertinenziale, seconda autorimessa