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Iva al 4% sulle migliorie in costruzione della prima casa

venerdì, Novembre 4th, 2011

Si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.
Nel caso di specie, una cooperativa edilizia a proprietà divisa commissionava la costruzione di abitazioni “non di lusso” ad una società costruttrice. In corso di edificazione, il socio della cooperativa commissionava alla medesima ditta appaltatrice alcuni interventi aggiuntivi migliorativi sull’immobile abitativo che costituirà la sua prima casa. Egli concorda e gestisce direttamente con l’impresa appaltatrice l’esecuzione e il pagamento delle opere extra-capitolato che richiede.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nel caso in oggetto, l’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, trova applicazione:
– sia alle prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione dell’immobile;
– sia alle prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria (extra-capitolato).

Per quanto riguarda il primo punto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia, non vi sono difficoltà, atteso che l’applicabilità della aliquota IVA del 4% è pacificamente riconosciuta dalla norma nel caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso commissionati da cooperative edilizie.

Per quanto concerne, invece, le diverse prestazioni rese direttamente nei confronti del socio persona fisica e volte al miglioramento dell’abitazione, la risoluzione giunge, mediante un’interpretazione basata anche sulla ratio della norma  agevolativa, a riconoscere la spettanza dell’aliquota del 4%.

Le migliorie si inseriscono nella costruzione

Infatti – rileva l’Agenzia – le prestazioni richieste dal socio alla società costruttrice non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato.
Invece, sono prestazioni che si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di inserire materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione.
In quest’ottica, pertanto, tali prestazioni, in quanto relative alla costruzione dell’immobile e operate nei confronti del socio persona fisica, possono usufruire dell’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 a condizione che, però:
– il socio sia in possesso delle condizioni agevolative “prima casa”, definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e renda le dichiarazioni richieste dalla legge;
– l’abitazione, dopo le “migliorie”, conservi le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.

Inoltre – aggiunge l’Agenzia – le conclusioni sopra raggiunte sono confermate dal fatto che, nella CM 30 novembre 2000 n. 219, sia stata riconosciuta la spettanza dell’aliquota IVA del 4% in relazione ai lavori di ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione, nell’ipotesi in cui il committente sia una persona fisica in possesso dei requisiti di “prima casa”. In quella sede, infatti – ricorda l’Agenzia – la ratio era stata individuata nella finalità di agevolare interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzo della prima casa.

Tale idoneità – conclude l’Agenzia – ricorre certamente nel caso delle migliorie costruttive realizzate nel caso di specie.
Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

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Iva al 21% – Cosa cambia per le case

martedì, Settembre 27th, 2011

A partire da sabato 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011, l’Iva è passata dal 20% al 21%.

Sull’acquisto di case cosa è cambiato?

Fortunatamente nella stragrande maggioranza delle compravendita l’Iva non è variata. Quindi per gli acquisti di prime case è rimasta al 4% mentre sulle seconde case al 10%.

Le uniche compravendite interessate dall’aumento dell’Iva riguardano gli immobili non abitativi o gli immobili abitativi di lusso.

Lo ricordiamo che un abitazione è da considerarsi di lusso, ai sensi del D.M. del 2 agosto 1969, in presenza dei seguenti requisiti:

Tabella delle caratteristiche

Caratteristiche

Specificazione delle caratteristiche

a) Superficie dell’appartamento Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi. . . . . . . Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana
c) Ascensori. . . . . . Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
d) Scala di servizio. . . Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
e) Montacarichi o ascensore di servizio . . Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale . . . a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media;b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano. . . . . . . Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna. . . . . . . . a) in legno pregiato o massello e lastronato;b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;

c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.

i) Infissi interni. . . . Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti. . . . . . . Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:a) in materiale pregiato;

b) con materiali lavorati in modo pregiato.

m) Pareti . . . . . . . . Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:a) eseguite con materiali e lavori pregiati;

b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.

n) Soffitti . . . . . . . Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
o) Piscina. . . . . . . . Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Questa innovazione normativa non ha quindi toccato le aliquote della stragrande maggioranza delle compravendite.
Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

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