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Agibilità, sicurezza ed efficienza energetica

mercoledì, Marzo 16th, 2011

Notariato ed associazioni dei consumatori hanno realizzato un’utile guida chiarificativa degli attestati obbligatori in una compravendita immobiliare.

CERTIFICATO DI AGIBILITA’

Il certificato di agibilità attesta le idonee condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’immobile e dei suoi impianti e viene rilasciato dal Comune. La sua funzione non è quindi quella di attestare la conformità dell’edificio al progetto approvato, ma solamente la sua idoneità dal punto di vista igienico, sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico.

In realtà non sempre si tratta di un rilascio, ma può definirsi anche per silenzio-assenso:

– decorsi 30 giorni se, alla presentazione del progetto iniziale, era stato allegato anche il parere dell’ASL sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

– decorsi 60 giorni nel caso non sia stato rilasciato parere dell’ASL, ma solo l’apposita autocertificazione.

Il suo rilascio è subordinato alla presentazione presso il Comune della seguente documentazione:

– certificato di collaudo statico;

– certificato di conformità alle norme antisismiche;

– dichiarazione di conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Per la commercialità degli edifici non è necessario che sia già stato rilasciato il certificato di agibilità, tuttavia è prassi diffusa (e fortemente consigliata) la presenza di tale certificato.

In sede di contratto preliminare dovrà quindi essere chiara l’intenzione delle parti a riguardo. Consigliamo vivamente di subordinare la stipula del rogito definitivo al rilascio (o al formarsi del silenzio assenso) dell’agibilità.

IMPIANTI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il DM 37/08 ha disposto che gli impianti esistenti negli edifici debbono essere sottoposti a idonee procedure intese a garantirne la costruzione e l’installazione a regola d’arte.

Le ditte installatrici devono quindi rilasciare apposite dichiarazioni di conformità degli impianti, indispensabili per il rilascio del certificato di agibilità sopra descritto.

Come per il certificato di agibilità, le conformità degli impianti non sono condizioni imprescindibili per la validità degli atti di compravendita. Per l’acquirente costituiscono tuttavia una garanzia che il bene sia esente da vizi e quini consigliamo di richiedere sempre tutte le confomità degli impianti. Ovviamente gli immobili di nuova costruzione da questo punto di vista forniscono maggiori garanzie rispetto agli immobili edificati anteriormente.

Anche l’aspetto relativo alla conformità degli impianti è bene sia regolata già in fase di contratto preliminare.

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il D.lgs. 195/2005, modificato dal D.lgs. 311/2006, ha introdotto l’obbligo di allegare agli atti di compravendita immobiliare, l’attestato di certificazione energetica dell’immobile.

L’attestato di certificazione energetica ha validità massima di 10 anni e prevede l’attribuzione di una classe energetica all’immobile oggetto di valutazione. Può essere predisposto solo da un tecnico abilitato.

Come per i due documenti sopra esposti, anche per la classe energetica dell’immobile, consigliamo di inserire nel contratto preliminare un’apposito articolo in cui si garantisca la classe energetica dell’immobile.

Per approfondimenti scarica la guida al ink sottostante

ACQUISTO CERTIFICATO

Per qualunque informazione, siamo a disposizione.

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