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Detrazione Irpef 50% sull’Iva per gli immobili fino al 31 dicembre 2017!

martedì, Gennaio 5th, 2016

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La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una interessante agevolazione per chi fosse interessato ad acquistare un’abitazione di nuova costruzione in classe energetica A oppure B. Si tratta di una detrazione Irpef 50% sull’Iva per l’acquisto di immobili dal costruttore.

L’agevolazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017.

LA NORMA CHE INTRODUCE LA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

Il comma 56 della Legge di Stabilità 2016 prevede infatti che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e’ pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed e’ ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.”

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Detrazione irpef 50% sull’Iva

IL COMMENTO DELLA NUOVA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

La detrazione è quindi ripartita in 10 quote annuali, come per la detrazione spettante relativamente all’acquisto del box pertinenziale, anch’essa prorogata al 50% sino al 31 dicembre 2017.

Chiariamo quindi quali sono i requisiti per beneficiare di questa detrazione:

  • l’immobile deve essere ad uso residenziale;
  • il rogito di acquisto dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2017;
  • l’abitazione dovrà rientrare nelle classi energetica A oppure B;
  • l’acquisto dovrà avvenire dall’impresa costruttrice.

I pagamenti devono essere eseguiti negli anni 2016 o 2017 e non è possibile beneficiare della detrazione in riferimento ad acconti versati in precedenza (Circolare  n. 20/E del 18.05.2016 punto 10.3 e circolare n. 7/E del 2017).

La norma prevede la detrazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto corrisposta per l’acquisto dell’abitazione e non anche sull’imposta di registro. E’ bene ricordare che l’art. 9 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha introdotto alcune modifiche alla previgente normativa fiscale in tema di imposte indirette sulla locazione e sulla cessione di immobili. L’attuale formulazione prevede che le vendite di immobili decorsi 5 anni dalla loro ultimazione sia esente dall’Iva e sia soggetta all’Imposta di registro, tuttavia il venditore/costruttore ha la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva.

E’ evidente che per fruire della detrazione Irpef 50% sull’Iva versata sia necessaria l’opzione da parte del venditore all’imponibilità Iva, ma in tal caso è bene fare delle valutazioni in quanto l’Imposta di registro sull’acquisto ha delle aliquote inferiori ed inoltre è possibile fruire della tassazione prezzo-valore.

Nel caso in cui invece l’acquisto avvenga entro il termine di 5 anni dall’ultimazione dell’immobile e quindi la vendita sia obbligatoriamente soggetta ad Iva questa agevolazione è comunque sicuramente vantaggiosa e riduce la disparità di trattamento tra gli immobili di nuova costruzione assoggettati ad Iva ed il resto degli immobili le cui cessioni sono soggette alla “più economica” Imposta di registro.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

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