Per introdurre questo argomento che interessa tutti gli acquirenti di case che contraggono un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale abbiamo pensato, per i più pigri, di inserire questi due contributi video molto esaurienti.
Per i più tenaci, invece, di seguito alcune utili indicazioni:
In primo luogo, è utile ricordare che per poter detrarre gli interessi passivi deve trattarsi di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, e non di altri tipi di finanziamento, anche se garantiti da ipoteca sull’immobile. La detrazione spetta su un importo massimo di 4mila euro, non può quindi superare i 760 euro (cioè il 19% di 4mila). Questa cifra va suddivisa, in caso di contitolarità del mutuo, tra i diversi intestatari, ognuno in relazione alla propria quota di interessi. Fa eccezione il caso del coniuge fiscalmente a carico, in quanto è previsto che il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della beneficio fiscale per entrambe le quote di interessi passivi.
Ma cosa accade in caso di separazione?
Secondo l’agenzia delle Entrate, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari, per cui la detraibilità non subisce variazioni, mentre, in caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, solo se nell’immobile dimorano i suoi familiari. Diversa invece l’ipotesi dell’accollo del mutuo che, come noto, non ha rilevanza esterna. In presenza di un immobile e di un mutuo cointestati tra due coniugi che si separano, se a seguito della separazione uno dei due diventa proprietario esclusivo dell’abitazione e si accolla, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, le rate residue del mutuo (che quindi continua a rimanere cointestato), potrà portare in detrazione anche le rate intestate all’ex, purché annoti sull’attestazione della banca che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.
Un altro caso particolare si verifica quando il coniuge ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione in comproprietà con l’altro coniuge che non ha contratto il mutuo, per cui le Entrate hanno ritenuto che il primo ha diritto a detrarre gli interessi passivi rapportati all’intera proprietà dell’immobile, e non al 50%. Sulla base di tale criterio, il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di un’unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che risultino soddisfatte tutte le altre condizioni.
Per quanto riguarda l’ammontare della spesa detraibile, è opportuno ricordare che se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’abitazione principale, possono essere portati in detrazione solo gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, oltre le spese notarili e gli altri oneri accessori. Detto importo si calcola moltiplicando il costo di acquisizione dell’immobile per gli interessi pagati e dividendo il risultato per il capitale dato in mutuo. È per questa ragione che il Caf o il professionista abilitato cui ci si rivolge per il 730 sono tenuti a chiedere oltre alle quietanze dei pagamenti effettuati nell’anno, anche il contratto di mutuo e il contratto di compravendita dell’abitazione principale.
Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione
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