I costi del notaio

Marzo 16th, 2011

Quinto dei sei appuntamenti relativi al contratto preliminare.

Il video fornisce informazioni relativamente ai costi del notaio per la registrazione e la trascrizione del contratto preliminare.

Ricordiamo che la trascrizione non è obbligatoria, ma può essere richiesta da chi voglia garantirsi la prelazione nel caso in cui il venditore dovesse vendere ad altri l’immobile per il quale è stato sottoscritto il preliminare.

Informiamo che, dopo la pubblicazione dell’ultimo video, ai nostri iscritti sara’ inviato uno schema di contratto preliminare standard utilizzabile per acquistare un immobile con inserite tutte le clausole che non devono assolutamente mancare per la tutela delle parti.

Buona visione!

Per qualunque informazione, siamo a disposizione.

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Cosa non deve mancare

Marzo 16th, 2011

Quarto dei sei appuntamenti relativi al contratto preliminare.

Informiamo che, dopo la pubblicazione dell’ultimo video, ai nostri iscritti sara’ inviato uno schema di contratto preliminare standard utilizzabile per acquistare un immobile con inserite tutte le clausole che non devono assolutamente mancare per la tutela delle parti.

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Contratto sicuro

Marzo 16th, 2011

Terzo dei sei appuntamenti relativi al contratto preliminare.

Nel video alcuni utili indicazioni relative alla compravendita immobiliare tra le quali la non obbligatorieta’ di stipulare il contratto preliminare antecedentemente alla vendita definitiva dell’immobile.

Per chi, invece, sottoscrive il preliminare vengono chiariti alcuni aspetti relativi alla trascrizione dello stesso.

Buona visione!

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Una garanzia in più

Marzo 16th, 2011

Pubblichiamo il secondo contributo video relativo al contratto preliminare, realizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato.

Buona visione!

Una garanzia in piu’

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Immobili in costruzione

Marzo 16th, 2011

Pubblichiamo il primo di sei contributi video relativi al contratto preliminare.

Di seguito si tratta di immobili in corso di costruzione.

Per qualsiasi chiarimento siamo a disposizione.

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Iva al 10% sulla seconda autorimessa

Marzo 16th, 2011

Più chiarezza sugli acquisti di immobili con più pertinenze (per esempio una casa con due box).
La questione è molto frequente, e dà sempre luogo a una pluralità di vedute, che si risolvono in un diverso trattamento di pratiche identiche a seconda degli orientamenti seguiti nei vari uffici

La circolare n. 2009/80992 della Direzione Regionale della Lombardia afferma dunque che, nel caso di vendita di un appartamento e di due autorimesse:
– si applica l’Iva al 4% (e cioè la tassazione propria dei trasferimenti con l’agevolazione “prima casa”) sul valore imponibile dell’appartamento e della prima autorimessa;
– si applica l’Iva al 10% sul valore imponibile della seconda autorimessa (nonché, eventualmente, di quelle ulteriori rispetto alla seconda);
– si applica una sola imposta fissa di registro di 168 euro (che, quindi, “copre” il trasferimento sia dell’appartamento che di tutte le autorimesse);
– si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale (e cioè le imposte dovute per il trasferimento con l’agevolazione “prima casa”), dell’importo di 168 euro ciascuna, per il trasferimento dell’abitazione e della prima autorimessa;
– si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale (e cioè le imposte dovute per il trasferimento imponibile a Iva) dell’importo di 168 euro ciascuna, per il trasferimento delle autorimesse ulteriori rispetto alla prima.

Va però osservato che diversi uffici, in Lombardia e altrove, non pretendono queste due ultime imposte fisse.

Questo forse non a torto, in quanto oggetto di tassazione è un unico contratto di vendita che provoca l’effetto di un’unica movimentazione dei registri immobiliari e catastali.

Sostenere che sono applicabili due imposte ipotecarie e due imposte catastali solo per il fatto che, nell’ambito dell’unico contratto, vi sono un trasferimento agevolato e uno non agevolato, potrebbe apparire eccessivo. Anche perché la normativa dell’imposta catastale e ipotecaria rimanda alla disciplina dell’imposta di registro per la sua concreta attuazione: nell’ambito dell’imposta di registro, è chiaro che (come la direzione regionale conferma), essendo unico il trasferimento, è applicabile un’unica imposta fissa, indipendentemente quindi dal fatto che il contratto contenga in parte un trasferimento agevolato e in parte un trasferimento non agevolato.
La circolare contiene, infine, un’importante conferma e cioè che l’aliquota Iva dell’autorimessa pertinenziale, ove non sia richiesta l’agevolazione “prima casa”, è del 10 e non del 20 per cento: prevale in sostanza la destinazione dell’autorimessa a essere pertinenza di un’abitazione (della quale la pertinenza “assorbe” la natura) piuttosto che l’intrinseco carattere strumentale dell’immobile destinato a ricovero di veicoli e quindi non abitativo.

Per qualsiasi chiarimento siamo a disposizione.

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La tassazione sugli immobili

Marzo 16th, 2011

Con la diffusione dell’Annuario 2009 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune informazioni utili per chi possiede, intende acquistare o rivendere un immobile.

Viene pubblicato un estratto dell’annuario dedicato specificatamente alla fiscalità immobiliare e precisamente:

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Classificazione e rendite catastali degli immobiliLe imposte sugli immobil
L’acquisto di un fabbricato abitativo
L’acquisto della prima casa
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Quando si vende un immobile

Di seguito il link dal quale è possibile scaricare la guida

ANNUARIO 2009 – LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

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La funzione della caparra confirmatoria

Marzo 16th, 2011

La stipula del contratto preliminare è il momento in cui la parte che intende acquistare versa il primo “acconto” alla parte venditrice.

Normalmente, nel contratto preliminare, questo “acconto” viene qualificato come caparra confirmatoria.

La caparra confirmatoria è sostanzialmente l’importo che, se al contratto preliminare seguirà il rogito, sarà imputata e quindi scontata dal prezzo della compravendita da corrispondere al momento dell’atto notarile.

Ma cosa succede se la compravendita, una volta stipulato il preliminare, non va a buon fine?

Le parti hanno due alternative in tal caso:

– IL RECESSO DAL CONTRATTO;

– LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

IL RECESSO

E’ in questo caso che opera la caparra confirmatoria.

Le parti, qualificando l’importo versato al momento del preliminare (o anche in momenti successivi) come caparra confirmatoria, stabiliscono che, qualora una delle due risulterà inadempiente, l’altra potrà recedere dal contratto senza dover porre domanda negoziale o intimare diffida ad adempiere e trattenere la caparra confirmatoria (venditore) o ovvero esigere il doppio di quella prestata (acquirente).

Esempio: al preliminare l’acquirente versa al venditore 20.000,00 Euro a titolo di caparra confirmatoria. Se l’acquirente non dovesse più essere in grado di acquistare l’immobile e il venditore esercitasse il diritto di recesso quest’ultimo si tratterrà i 20.000,00 Euro mentre se dovesse essere il venditore la parte inadempiente, l’acquirente, esercitando il recesso, avrebbe diritto a ricevere 40.000,00 Euro (il doppio della caparra confirmatoria versata al venditore rivelatosi inadempiente).

N.B.: Una volta optato per il recesso e quindi per la liquidazione forfetaria e stragiudiziale del danno, non è più possibile richiedere giudizialmente il risarcimento di un maggiore e diverso danno.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’alternativa rispetto al recesso con il conseguente utilizzo della caparra a titolo di risarcimento forfettario del danno subito è rappresentata dalla risoluzione del contratto in via ordinaria ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, svolgendo in tal caso la caparra la funzione di garanzia per il recupero dei danni stessi.

Questa alternativa è utilizzata dai soggetti che, a fronte dell’inadempimento della controparte contrattuale, ritengono troppo esiguo l’importo della caparra confirmatoria per essere risarciti dei danni subiti. Tuttavia, la parte adempiente ha diritto al risarcimento del danno integrale subito solo se riesce a dimostrarlo e, qualora il giudice non dovesse dargli ragione, non potrà modificare la propria pretesa optando per il risarcimento forfettario pari alla caparra (o al doppio) versata o ricevuta.

Ciò significa che l’originaria domanda di risoluzione del contratto non potrà trasformarsi, vista la mal parata, in domanda di recesso e di richiesta quindi di ritenzione della caparra versata o di restituzione del doppio.

PECULIARITA’ DELLE DUE SOLUZIONI

RECESSO: zero spese legali, possibilità di stabilire sin dall’inizio l’eventuale indennizzo per il recesso

RISOLUZIONE: possibilità di ottenere indennizzi maggiori rispetto alla caparra confirmatoria, sostenimento di spese legali senza la certezza di ottenere il risarcimento preteso

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