Fondo per giovani precari

Marzo 21st, 2011

Con il Decreto 17 dicembre 2010, n. 256, Regolamento recante la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, a partire dal prossimo mese di marzo sarà più semplice accendere un mutuo per i giovani che hanno un lavoro precario.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto del Ministro della Gioventù Giorgia Meloni, denominato Diritto al Futuro, che prevede anche altre misure, come prestiti per giovani meritevoli o posti di lavoro a tempo indeterminato per giovani genitori.

Il fondo di garanzia servirà a rendere gli istituti di credito più disponibili a concedere mutui a giovani coppie under 35 con contratti di lavoro atipici, fornendo una copertura di 75.000 euro che dovrebbe servire a garantire per le eventuali insolvenze dei sottoscrittori.

Il fondo prevede una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro e potrebbe interessare circa 10.000 famiglie.
I vincoli per accedervi sono, però, abbastanza restrittivi. Potranno farne richiesta, infatti, solo le coppie, oltre che di età inferiore ai 35 anni, sposate (con o senza figli), oppure i nuclei familiari monogenitoriali con figli minorenni e per l’acquisto di un alloggio destinato a diventare prima abitazione.

Altri requisiti necessari per accedere al fondo sono i seguenti:
– più della metà del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef deve derivare da un contratto di lavoro atipico, quindi non a tempo indeterminato;
– il reddito Isee (Indicatore della situazione economica equivalente sulla base di valori reddituali e patrimoniali) non deve superare i 35.000 euro;
– la giovane coppia non deve essere intestataria di altri immobili ad uso abitativo;
– l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e deve avere una superficie inferiore a novanta metri quadrati.
I mutui ipotecari ammissibili non devono, inoltre, superare la soglia di 200.000 euro.

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Il leasing apre alle residenze

Marzo 16th, 2011

Leasing immobiliare

La riforma della tassazione delle operazioni di leasing immobiliare, contenuta nell’art. 1 commi 15 e 16 della legge n. 220/2010, ha introdotto la possibilità di acquistare case ricorrendo al leasing immobiliare in alternativa al “classico” mutuo ipotecario.

Sino al 31 dicembre 2010 era infatti impensabile acquistare casa sottoscrivendo un contratto di leasing immobiliare in quanto il doppio passaggio (dal venditore al leasing inizialmente e dalla società di leasing all’utilizzatore con il riscatto) comportava una doppia tassazione, una in capo al leasing ed una in capo all’utilizzatore finale.

Dal 1° gennaio 2011, invece, in sede di riscatto sarà dovuta unicamente l’imposta di registro nella misura fissa di euro 168. Nella stessa misura si dovranno versare le imposte ipotecarie (euro 168) e catastali (euro 168).

La società di leasing dovrà invece pagare le imposte relative alla compravendita e quindi:

– Iva al 10%, imposta di registro euro 168, imposta ipotecaria euro 168, imposta catastale euro 168 se la vendita è soggetta ad Iva;

– Imposta di registro 7%, imposta ipotecaria 2%, imposta catastale 1% se la vendita è esente o fuori campo Iva.

Ricordiamo che la vendita è soggetta ad Iva solamente se effettuata da un venditore che abbia costruito o ristrutturato l’immobile entro 5 anni dalla vendita.

Ovviamente la società di leasing, che sosterrà l’esborso iniziale delle imposte, le riaddebiterà al cliente frazionandole nei successivi canoni di leasing.

Un primo limite ravvisabile da questa innovazione normativa consiste nell’impossibilità, da parte dell’acquirente con i requsiti prima casa, di beneficiare di tale agevolazione in quanto, essendo la società di leasing l’acquirente dell’immobile, non è sicuramente soddisfatto il requisito soggettivo per beneficiare dell’agevolazione. Sul punto si attendono però chiarimenti ufficiali.
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Vivere in condominio

Marzo 16th, 2011

Se non volete che la vita condominiale diventi come nell’immagine sopra riportata, consigliamo vivamente la lettura della guida “Vivere in Condominio“.

La guida è stata elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato ed è destinata a chi intende acquistare un appartamento in Condominio.

Il codice civile norma il Condominio con i seguenti articoli:

– art. 1117: Le parti comuni dell’edificio;

– art. 1118: I diritti dei partecipanti;

– art. 1119: La indivisibilità delle parti comuni;

– art. 1120: Le innovazioni;

– art. 1123: La ripartizione delle spese;

– art. 1129: La nomina e la revoca dell’amministratore;

– art. 1130: Le attribuzioni dell’amministratore;

– art. 1131: La rappresentanza del condominio;

– art. 1135: L’assemblea e le sue attribuzioni;

– art. 1138: Il regolamento di condominio.

La guida fornisce utili indicazioni in merito alla proprietà esclusiva e comune, al regolamento di Condominio, alle attribuzioni dell’assemblea, alla figura dell’amministratore, al consiglio dei condomini, alle spese ed alla loro ripartizione per concludere con dei consigli che di seguito riportiamo:

1. La vita nella comunità condominiale impone il rispetto reciproco e la solidarietà tra tutti i condomini.

2. L’Amministratore è il vostro mandatario, munito di una esperienza specifica, egli saprà indirizzare le decisioni nel rispetto della legge e del regolamento di condominio.

3. Ricordate che l’Amministratore deve tutelare per definizione i vostri interessi anche se, per ipotesi, vi siete opposti alla sua nomina.

4. Manifestate il vostro interesse per la comunità condominiale partecipando attivamente alle assemblee del condominio ed alla discussione sui punti all’ordine del giorno.

5. Verificate l’andamento contabile del condominio e pagate puntualmente le quote ordinarie e straordinarie.

6. Attenetevi per i pagamenti alle modalità ed ai tempi determinati dall’assemblea.

7. Pagate preferibilmente con assegni, circolari o di conto corrente, e, in caso di pagamenti per contanti chiedete immediatamente una ricevuta (eviterete, a distanza di tempo, inutili ed antipatiche discussioni).

8. Discutete i progetti di spese importanti e, anche se non ufficialmente richiesti, cercate di acquisire pareri, anche dal vostro notaio, per aiutare la decisione dell’assemblea.

9. Ricordate che il preventivo da voi presentato non è per questa sola ragione il migliore in assoluto.

10. Sorvegliate l’amministrazione ed occupatevi di tutto ciò che potete, ma senza assumere per principio un atteggiamento critico nei confronti dell’operato dell’amministratore.

11. Giudicate lealmente l’operato dell’amministratore sapendo che un condominio esige da lui un lavoro importante di segretariato e di contabilità.

12. Non prendete posizione contraria relativamente alle spese dalle quali non pensate di ritrarre un profitto personale; siate solidali con la generalità dei condomini per il buon funzionamento del sistema e la conservazione dell’immobile.

Clicca sul link sottostante per scaricare la guida

VIVERE IN CONDOMINIO

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Manutenzione degli immobili – Istruzioni

Marzo 16th, 2011


Gli immobili per mantenere il loro valore nel tempo ed essere sempre in grado di offrire un determinato comfort abitativo hanno bisogno di una manutenzione costante.
La guida che proponiamo, elaborata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Bergamo in collaborazione con i Giovani Costruttori di Como, offre alcune informazioni interessanti circa la periodicità degli interventi da porre in essere per mantenere l’immobile in ottimo stato.

La guida illustra quindi le modalità e la frequenza degli interventi da compiere su:
impianti tecnici (cucina a gas, rete distribuzione gas);
iimpianti elettrici (interruttore differenziale salvavita, quadro elettrico, prese e spine, video-citofono, impianto messa a terra, organi comando avvolgibili)
impianto idraulico (scarichi, rubinetti e sanitari);
serramenti (in legno, alluminio, avvolgibili in alluminio, porte);
pavimenti (in ceramica, in materiale lapideo, in legno).
Vengono poi fornite utili informazioni strutture, sulle murature interne e sulle coperture.

Le stesse indicazioni sono poi espresse per le parti comuni.

E’ una guida che si legge in pochi minuti, ma che contiene notizie veramente utili e per questo ne caldeggiamo la lettura a tutti i nostri utenti!

Clicca sul link sottostante per scaricare la guida

GUIDA MANUTENZIONE IMMOBILI

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Trova casa sul web in modo sicuro

Marzo 16th, 2011

Un numero crescente di italiani si affida al web per cercare la propria casa.
Per esperienza possiamo dire che solitamente chi propone casa attraverso la rete, siano essi costruttori o agenzie immobiliari, è titolato a farlo e utilizza la popolarità di internet solamente per proporre i propri immobili ad una vasta platea di potenziali acquirenti.

Al fine di evitare, comunque, spiacevoli sorprese segnaliamo “VIA DELLA SICUREZZA“, uno strumento realizzato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con immobiliare.it, che elenca 5 semplici regole per trovare casa sul web in modo sicuro:

1- CERCA l’annuncio su un portale immobiliare riconosciuto;

2- CONTROLLA che la data dell’annuncio che ti interessa sia recente;

3- VERIFICA chi è il proponente dell’immobile;

4- CHIEDI tutte le informazioni che ti servono;

5- EVITA di pagare caparre per la visita dell’immobile.

Il sito è raggiungibile al seguente indirizzo

http://www.viadellasicurezza.it

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Agibilità, sicurezza ed efficienza energetica

Marzo 16th, 2011

Notariato ed associazioni dei consumatori hanno realizzato un’utile guida chiarificativa degli attestati obbligatori in una compravendita immobiliare.

CERTIFICATO DI AGIBILITA’

Il certificato di agibilità attesta le idonee condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’immobile e dei suoi impianti e viene rilasciato dal Comune. La sua funzione non è quindi quella di attestare la conformità dell’edificio al progetto approvato, ma solamente la sua idoneità dal punto di vista igienico, sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico.

In realtà non sempre si tratta di un rilascio, ma può definirsi anche per silenzio-assenso:

– decorsi 30 giorni se, alla presentazione del progetto iniziale, era stato allegato anche il parere dell’ASL sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

– decorsi 60 giorni nel caso non sia stato rilasciato parere dell’ASL, ma solo l’apposita autocertificazione.

Il suo rilascio è subordinato alla presentazione presso il Comune della seguente documentazione:

– certificato di collaudo statico;

– certificato di conformità alle norme antisismiche;

– dichiarazione di conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Per la commercialità degli edifici non è necessario che sia già stato rilasciato il certificato di agibilità, tuttavia è prassi diffusa (e fortemente consigliata) la presenza di tale certificato.

In sede di contratto preliminare dovrà quindi essere chiara l’intenzione delle parti a riguardo. Consigliamo vivamente di subordinare la stipula del rogito definitivo al rilascio (o al formarsi del silenzio assenso) dell’agibilità.

IMPIANTI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il DM 37/08 ha disposto che gli impianti esistenti negli edifici debbono essere sottoposti a idonee procedure intese a garantirne la costruzione e l’installazione a regola d’arte.

Le ditte installatrici devono quindi rilasciare apposite dichiarazioni di conformità degli impianti, indispensabili per il rilascio del certificato di agibilità sopra descritto.

Come per il certificato di agibilità, le conformità degli impianti non sono condizioni imprescindibili per la validità degli atti di compravendita. Per l’acquirente costituiscono tuttavia una garanzia che il bene sia esente da vizi e quini consigliamo di richiedere sempre tutte le confomità degli impianti. Ovviamente gli immobili di nuova costruzione da questo punto di vista forniscono maggiori garanzie rispetto agli immobili edificati anteriormente.

Anche l’aspetto relativo alla conformità degli impianti è bene sia regolata già in fase di contratto preliminare.

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il D.lgs. 195/2005, modificato dal D.lgs. 311/2006, ha introdotto l’obbligo di allegare agli atti di compravendita immobiliare, l’attestato di certificazione energetica dell’immobile.

L’attestato di certificazione energetica ha validità massima di 10 anni e prevede l’attribuzione di una classe energetica all’immobile oggetto di valutazione. Può essere predisposto solo da un tecnico abilitato.

Come per i due documenti sopra esposti, anche per la classe energetica dell’immobile, consigliamo di inserire nel contratto preliminare un’apposito articolo in cui si garantisca la classe energetica dell’immobile.

Per approfondimenti scarica la guida al ink sottostante

ACQUISTO CERTIFICATO

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Lombardia : bando prima casa

Marzo 16th, 2011

La Regione Lombardia ha indetto il 10° bando per agevolare l’acquisto della prima casa individuando i soggetti beneficiari nell’ambito delle seguenti categorie:

– Giovani coppie (entrambi non devono avere compiuto i 40 anni di età);

– Gestanti sole;

– Genitore solo con uno o più figli minori a carico;

– Nuclei familiari con almeno tre figli.

Il contributo “una tantum” a fondo perduto è graduato in rapporto al valore dell’immobile acquistato:

  • per un valore tra € 25.000,00 e € 100.000,00 il contributo è di € 5.000,00
  • per un valore tra € 100.000,01 e € 200.000,00 il contributo è di € 5.500,00
  • per un valore tra € 200.000,01 e € 280.000,00 il contributo è di € 6.000,00.

In più, per immobili certificati ad “alta efficienza energetica” è previsto un incremento sul contributo, pari a:

  • € 2.000,00 per immobili di classe certificata di Tipo “A” (risparmio d’energia del 50%)
  • € 1.000,00 per immobili di classe certificata di Tipo “B” (risparmio d’energia del 30%).

Vengono altresì confermati alcuni requisiti fondamentali per la partecipazione:

  • indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00;
  • valore dell’immobile acquistato, autocostruito o dell’intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00 Iva compresa;
  • mutuo o finanziamento richiesto per l’acquisto, l’autocostruzione o il recupero dell’immobile, di durata non inferiore a cinque anni e d’ importo non superiore a € 280.000,00 e non inferiore a € 25.000,00.

Decorrenza dei termini del Bando

Le domande andranno presentate ai Caaf convenzionati con Regione Lombardia dal 1° dicembre 2010 al 31 gennaio 2011 (da uno dei componenti il nucleo familiare intestatario o cointestatario dell’ immobile e del mutuo/finanziamento) e completate presso i Caaf entro il 10 luglio 2011, pena la decadenza dal diritto. Il rogito notarile di acquisto ed il relativo atto di mutuo devono essere stipulati entro il 30 giugno 2011.

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Contratto preliminare

Marzo 16th, 2011


Come annunciato, dopo aver segnalato tutte le insiedie e le relative accortezze da seguire nella sottoscrizione di un contratto preliminare, ne alleghiamo uno sicuramente molto completo per la compravendita di immobili in corso di costruzione.

La compravendita di immobili da costruire è infatti maggiormente complessa rispetto al caso di immobili già finiti e per questo, come esposto nei precedenti articoli, la legge prevede particolari tutele per l’acquirente (fidejussione sugli acconti versati ecc…).

Clicca sul link sottostante per scaricare il modello di preliminare

CONTRATTO PRELIMINARE

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Dettagli indispensabili

Marzo 16th, 2011

Ultimo dei sei appuntamenti relativi al contratto preliminare.

Il video riepiloga tutti i chiarimenti presentati nel corso dei cinque video precedenti e fornisce tutti i dettagli indispensabili cui porre attenzione nella compravendita.

Nel prossimo articolo ai nostri iscritti sara’ inviato uno schema di contratto preliminare standard utilizzabile per acquistare un immobile con inserite tutte le clausole che non devono assolutamente mancare per la tutela delle parti.

Buona visione!

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Casa senza preoccupazioni

Marzo 16th, 2011
Casa senza preoccupazioni

Le Camere di commercio lombarde, con la collaborazione scientifica di ISDACI (Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale), hanno diffuso un’utile guida contenente indicazioni operative per l’acquisto della casa.

La guida “CASA SENZA PREOCCUPAZIONI” si articola in 3 sezioni di seguito elencate:

1- LE FASI PRINCIPALI DELL’ATTO DI ACQUISTO/VENDITA

Capitolo I. Il Preliminare

Capitolo II. L’agenzia immobiliare

Capitolo III. Immobili da costruire

Capitolo IV. Il mutuo

Capitolo V. La sicurezza degli impianti

Capitolo VI. L’acquisto di mobili e di altri beni di consumo

Capitolo VII. La risoluzione delle controversie

2- GLI STRUMENTI OFFERTI DALLE CAMERE DI COMMERCIO

3- I CONTATTI UTILI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO

E’ possibile scaricare la guida cliccando sul link sottostante

CASA SENZA PREOCCUPAZIONI

Per ogni domanda relativa ai contenuti della guida siamo a disposizione…

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