Archive for the ‘Imposte indirette’ Category

Bonus mobili 2017

venerdì, Giugno 23rd, 2017

La detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) è stata prorogata anche per il 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi effettua un intervento di ristrutturazione iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Possono beneficiare della detrazione anche gli acquirenti di immobili facenti parte di palazzi interamente ristrutturati da imprese o cooperative che entro 18 mesi da termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

QUALI SONO GLI ACQUISTI AGEVOLATI

Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione

Elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni): frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

IMPORTO DETRAIBILE

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 Euro.
Sono ammesse anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati ed è ininfluente l’importo dei lavori di ristrutturazione che danno diritto a questa detrazione.

I limite di 10.000 Euro e riferito alla singola unità immobiliare e relativa pertinenza quindi se vengono ristrutturate più unità immobiliari si avrà nuovamente diritto alla detrazione sino a 10.000 Euro di spese per mobili e grandi elettrodomestici.

PAGAMENTI

I pagamenti vanno eseguiti con bonifico o carta di credito/debito. Non è necessario utilizzare il bonifico apposito per le detrazioni, ma è possibile anche effettuare bonifici ordinari. Anche per le spese di trasporto e montaggio valgono le stesse regole.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

  • Ricevute dei pagamenti
  • Fatture di acquisto dei beni riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati

Per il nostro attuale cantiere di Vigevano (Pv) Viale Mazzini n. 17-23 la detrazione spetta oltre alla detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di palazzi interamente ristrutturati (clicca qui per un approfondimento con la guida dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2017).

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

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Detrazione Irpef 50% sull’Iva per gli immobili fino al 31 dicembre 2017!

martedì, Gennaio 5th, 2016

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La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una interessante agevolazione per chi fosse interessato ad acquistare un’abitazione di nuova costruzione in classe energetica A oppure B. Si tratta di una detrazione Irpef 50% sull’Iva per l’acquisto di immobili dal costruttore.

L’agevolazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017.

LA NORMA CHE INTRODUCE LA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

Il comma 56 della Legge di Stabilità 2016 prevede infatti che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e’ pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed e’ ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.”

detrazione-iva

Detrazione irpef 50% sull’Iva

IL COMMENTO DELLA NUOVA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

La detrazione è quindi ripartita in 10 quote annuali, come per la detrazione spettante relativamente all’acquisto del box pertinenziale, anch’essa prorogata al 50% sino al 31 dicembre 2017.

Chiariamo quindi quali sono i requisiti per beneficiare di questa detrazione:

  • l’immobile deve essere ad uso residenziale;
  • il rogito di acquisto dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2017;
  • l’abitazione dovrà rientrare nelle classi energetica A oppure B;
  • l’acquisto dovrà avvenire dall’impresa costruttrice.

I pagamenti devono essere eseguiti negli anni 2016 o 2017 e non è possibile beneficiare della detrazione in riferimento ad acconti versati in precedenza (Circolare  n. 20/E del 18.05.2016 punto 10.3 e circolare n. 7/E del 2017).

La norma prevede la detrazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto corrisposta per l’acquisto dell’abitazione e non anche sull’imposta di registro. E’ bene ricordare che l’art. 9 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha introdotto alcune modifiche alla previgente normativa fiscale in tema di imposte indirette sulla locazione e sulla cessione di immobili. L’attuale formulazione prevede che le vendite di immobili decorsi 5 anni dalla loro ultimazione sia esente dall’Iva e sia soggetta all’Imposta di registro, tuttavia il venditore/costruttore ha la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva.

E’ evidente che per fruire della detrazione Irpef 50% sull’Iva versata sia necessaria l’opzione da parte del venditore all’imponibilità Iva, ma in tal caso è bene fare delle valutazioni in quanto l’Imposta di registro sull’acquisto ha delle aliquote inferiori ed inoltre è possibile fruire della tassazione prezzo-valore.

Nel caso in cui invece l’acquisto avvenga entro il termine di 5 anni dall’ultimazione dell’immobile e quindi la vendita sia obbligatoriamente soggetta ad Iva questa agevolazione è comunque sicuramente vantaggiosa e riduce la disparità di trattamento tra gli immobili di nuova costruzione assoggettati ad Iva ed il resto degli immobili le cui cessioni sono soggette alla “più economica” Imposta di registro.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

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Fisco e Casa. Acquisto e vendita

mercoledì, Aprile 15th, 2015

In fondo all’articolo è presente il link dal quale scaricare direttamente la guida dell’Agenzia delle Entrate.

La guida tratta molti degli aspetti della compravendita e precisamente:

1. PRIMA DI ACQUISTARE
>>Il contratto preliminare
>>L’obbligo di registrazione dell’agenzia immobiliare
2. LE IMPOSTE E LE AGEVOLAZIONI
>>Le imposte sull’acquisto
>>Le agevolazioni per la “prima casa”
>>Quando si perdono i benefici fiscali
>>Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”
>>L’agevolazione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione
3. DOPO L’ACQUISTO
>>Il reddito dell’abitazione
>>La detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto abitazione principale
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto immobile diverso dall’abitazione
principale
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per la costruzione dell’abitazione principale
>>La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
4. LE IMPOSTE SULLA VENDITA
>>Il sistema ordinario di tassazione
>>L’imposta sostitutiva

Tutti temi trattati nel nostro Notiziario Fiscale ma ben riassunti ed aggiornati al febbraio 2015.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA GUIDA – FISCO E CASA – ACQUISTO E VENDITA

Per eventuali dubbi commentate…

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Iva al 4% sulle migliorie in costruzione della prima casa

venerdì, Novembre 4th, 2011

Si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.
Nel caso di specie, una cooperativa edilizia a proprietà divisa commissionava la costruzione di abitazioni “non di lusso” ad una società costruttrice. In corso di edificazione, il socio della cooperativa commissionava alla medesima ditta appaltatrice alcuni interventi aggiuntivi migliorativi sull’immobile abitativo che costituirà la sua prima casa. Egli concorda e gestisce direttamente con l’impresa appaltatrice l’esecuzione e il pagamento delle opere extra-capitolato che richiede.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nel caso in oggetto, l’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, trova applicazione:
– sia alle prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione dell’immobile;
– sia alle prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria (extra-capitolato).

Per quanto riguarda il primo punto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia, non vi sono difficoltà, atteso che l’applicabilità della aliquota IVA del 4% è pacificamente riconosciuta dalla norma nel caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso commissionati da cooperative edilizie.

Per quanto concerne, invece, le diverse prestazioni rese direttamente nei confronti del socio persona fisica e volte al miglioramento dell’abitazione, la risoluzione giunge, mediante un’interpretazione basata anche sulla ratio della norma  agevolativa, a riconoscere la spettanza dell’aliquota del 4%.

Le migliorie si inseriscono nella costruzione

Infatti – rileva l’Agenzia – le prestazioni richieste dal socio alla società costruttrice non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato.
Invece, sono prestazioni che si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di inserire materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione.
In quest’ottica, pertanto, tali prestazioni, in quanto relative alla costruzione dell’immobile e operate nei confronti del socio persona fisica, possono usufruire dell’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 a condizione che, però:
– il socio sia in possesso delle condizioni agevolative “prima casa”, definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e renda le dichiarazioni richieste dalla legge;
– l’abitazione, dopo le “migliorie”, conservi le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.

Inoltre – aggiunge l’Agenzia – le conclusioni sopra raggiunte sono confermate dal fatto che, nella CM 30 novembre 2000 n. 219, sia stata riconosciuta la spettanza dell’aliquota IVA del 4% in relazione ai lavori di ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione, nell’ipotesi in cui il committente sia una persona fisica in possesso dei requisiti di “prima casa”. In quella sede, infatti – ricorda l’Agenzia – la ratio era stata individuata nella finalità di agevolare interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzo della prima casa.

Tale idoneità – conclude l’Agenzia – ricorre certamente nel caso delle migliorie costruttive realizzate nel caso di specie.
Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

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Iva al 21% – Cosa cambia per le case

martedì, Settembre 27th, 2011

A partire da sabato 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011, l’Iva è passata dal 20% al 21%.

Sull’acquisto di case cosa è cambiato?

Fortunatamente nella stragrande maggioranza delle compravendita l’Iva non è variata. Quindi per gli acquisti di prime case è rimasta al 4% mentre sulle seconde case al 10%.

Le uniche compravendite interessate dall’aumento dell’Iva riguardano gli immobili non abitativi o gli immobili abitativi di lusso.

Lo ricordiamo che un abitazione è da considerarsi di lusso, ai sensi del D.M. del 2 agosto 1969, in presenza dei seguenti requisiti:

Tabella delle caratteristiche

Caratteristiche

Specificazione delle caratteristiche

a) Superficie dell’appartamento Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi. . . . . . . Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana
c) Ascensori. . . . . . Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
d) Scala di servizio. . . Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
e) Montacarichi o ascensore di servizio . . Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale . . . a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media;b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano. . . . . . . Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna. . . . . . . . a) in legno pregiato o massello e lastronato;b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;

c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.

i) Infissi interni. . . . Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti. . . . . . . Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:a) in materiale pregiato;

b) con materiali lavorati in modo pregiato.

m) Pareti . . . . . . . . Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:a) eseguite con materiali e lavori pregiati;

b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.

n) Soffitti . . . . . . . Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
o) Piscina. . . . . . . . Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Questa innovazione normativa non ha quindi toccato le aliquote della stragrande maggioranza delle compravendite.
Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

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Il leasing apre alle residenze

mercoledì, Marzo 16th, 2011

Leasing immobiliare

La riforma della tassazione delle operazioni di leasing immobiliare, contenuta nell’art. 1 commi 15 e 16 della legge n. 220/2010, ha introdotto la possibilità di acquistare case ricorrendo al leasing immobiliare in alternativa al “classico” mutuo ipotecario.

Sino al 31 dicembre 2010 era infatti impensabile acquistare casa sottoscrivendo un contratto di leasing immobiliare in quanto il doppio passaggio (dal venditore al leasing inizialmente e dalla società di leasing all’utilizzatore con il riscatto) comportava una doppia tassazione, una in capo al leasing ed una in capo all’utilizzatore finale.

Dal 1° gennaio 2011, invece, in sede di riscatto sarà dovuta unicamente l’imposta di registro nella misura fissa di euro 168. Nella stessa misura si dovranno versare le imposte ipotecarie (euro 168) e catastali (euro 168).

La società di leasing dovrà invece pagare le imposte relative alla compravendita e quindi:

– Iva al 10%, imposta di registro euro 168, imposta ipotecaria euro 168, imposta catastale euro 168 se la vendita è soggetta ad Iva;

– Imposta di registro 7%, imposta ipotecaria 2%, imposta catastale 1% se la vendita è esente o fuori campo Iva.

Ricordiamo che la vendita è soggetta ad Iva solamente se effettuata da un venditore che abbia costruito o ristrutturato l’immobile entro 5 anni dalla vendita.

Ovviamente la società di leasing, che sosterrà l’esborso iniziale delle imposte, le riaddebiterà al cliente frazionandole nei successivi canoni di leasing.

Un primo limite ravvisabile da questa innovazione normativa consiste nell’impossibilità, da parte dell’acquirente con i requsiti prima casa, di beneficiare di tale agevolazione in quanto, essendo la società di leasing l’acquirente dell’immobile, non è sicuramente soddisfatto il requisito soggettivo per beneficiare dell’agevolazione. Sul punto si attendono però chiarimenti ufficiali.
Per qualunque informazione, siamo a disposizione.

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Immobiliareaurora.it

Iva al 10% sulla seconda autorimessa

mercoledì, Marzo 16th, 2011

Più chiarezza sugli acquisti di immobili con più pertinenze (per esempio una casa con due box).
La questione è molto frequente, e dà sempre luogo a una pluralità di vedute, che si risolvono in un diverso trattamento di pratiche identiche a seconda degli orientamenti seguiti nei vari uffici

La circolare n. 2009/80992 della Direzione Regionale della Lombardia afferma dunque che, nel caso di vendita di un appartamento e di due autorimesse:
– si applica l’Iva al 4% (e cioè la tassazione propria dei trasferimenti con l’agevolazione “prima casa”) sul valore imponibile dell’appartamento e della prima autorimessa;
– si applica l’Iva al 10% sul valore imponibile della seconda autorimessa (nonché, eventualmente, di quelle ulteriori rispetto alla seconda);
– si applica una sola imposta fissa di registro di 168 euro (che, quindi, “copre” il trasferimento sia dell’appartamento che di tutte le autorimesse);
– si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale (e cioè le imposte dovute per il trasferimento con l’agevolazione “prima casa”), dell’importo di 168 euro ciascuna, per il trasferimento dell’abitazione e della prima autorimessa;
– si applicano un’imposta fissa ipotecaria e un’imposta fissa catastale (e cioè le imposte dovute per il trasferimento imponibile a Iva) dell’importo di 168 euro ciascuna, per il trasferimento delle autorimesse ulteriori rispetto alla prima.

Va però osservato che diversi uffici, in Lombardia e altrove, non pretendono queste due ultime imposte fisse.

Questo forse non a torto, in quanto oggetto di tassazione è un unico contratto di vendita che provoca l’effetto di un’unica movimentazione dei registri immobiliari e catastali.

Sostenere che sono applicabili due imposte ipotecarie e due imposte catastali solo per il fatto che, nell’ambito dell’unico contratto, vi sono un trasferimento agevolato e uno non agevolato, potrebbe apparire eccessivo. Anche perché la normativa dell’imposta catastale e ipotecaria rimanda alla disciplina dell’imposta di registro per la sua concreta attuazione: nell’ambito dell’imposta di registro, è chiaro che (come la direzione regionale conferma), essendo unico il trasferimento, è applicabile un’unica imposta fissa, indipendentemente quindi dal fatto che il contratto contenga in parte un trasferimento agevolato e in parte un trasferimento non agevolato.
La circolare contiene, infine, un’importante conferma e cioè che l’aliquota Iva dell’autorimessa pertinenziale, ove non sia richiesta l’agevolazione “prima casa”, è del 10 e non del 20 per cento: prevale in sostanza la destinazione dell’autorimessa a essere pertinenza di un’abitazione (della quale la pertinenza “assorbe” la natura) piuttosto che l’intrinseco carattere strumentale dell’immobile destinato a ricovero di veicoli e quindi non abitativo.

Per qualsiasi chiarimento siamo a disposizione.

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La tassazione sugli immobili

mercoledì, Marzo 16th, 2011

Con la diffusione dell’Annuario 2009 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune informazioni utili per chi possiede, intende acquistare o rivendere un immobile.

Viene pubblicato un estratto dell’annuario dedicato specificatamente alla fiscalità immobiliare e precisamente:

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Classificazione e rendite catastali degli immobiliLe imposte sugli immobil
L’acquisto di un fabbricato abitativo
L’acquisto della prima casa
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Quando si vende un immobile

Di seguito il link dal quale è possibile scaricare la guida

ANNUARIO 2009 – LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

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